Clausola di manleva: cos’è, quando si usa e come si applica nei contratti

La clausola di manleva è un accordo con cui una parte (il manlevante) si impegna a tenere indenne l’altra (il manlevato) dalle conseguenze economiche di determinati eventi, come danni verso terzi, costi legali e responsabilità. In ambito giuridico, “manleva” significa quindi assumersi contrattualmente l’onere economico di una responsabilità che grava su un altro soggetto, senza però eliminarla nei confronti dei terzi.

Quando si affronta la negoziazione di un contratto, l’attenzione è quasi sempre concentrata sulle prestazioni, sui compensi e sulle modalità di esecuzione. Le clausole dedicate alla distribuzione del rischio vengono spesso trattate come elementi accessori, da inserire per abitudine o da ignorare per semplificare la trattativa. Tra queste, la clausola di manleva è una delle più strategiche, e una di quelle che genera più incomprensioni o, peggio ancora, viene gestita in modo approssimativo.

Mi chiamo Erika Bonollo, sono un avvocato che affianca imprese e professionisti nella redazione e revisione di contratti e nella gestione degli adempimenti normativi. In questo articolo spiego cos’è la clausola di manleva, perché è importante includerla nei contratti commerciali e come redigerla in modo che serva realmente allo scopo per cui è stata pensata.

 

Cos’è la clausola di manleva e cosa prevede

La clausola di manleva è una pattuizione contrattuale che rientra, nella sua sostanza, nella categoria più ampia delle clausole di esonero e limitazione della responsabilità: con essa, una parte (il manlevante) si obbliga a tenere indenne l’altra (il manlevato) dalle conseguenze economiche derivanti dal verificarsi di determinati eventi, inclusi danni subiti da terzi, costi legali e responsabilità di qualunque natura. A differenza di una clausola di esonero in senso stretto, che esclude direttamente la responsabilità di una parte nei confronti dell’altra, la manleva non incide sulla responsabilità del manlevato verso i terzi — che resta intatta — ma trasferisce sul piano interno il peso economico di quella responsabilità, imputandolo contrattualmente al manlevante. In altri termini, chi si obbliga a manlevare non impedisce che la controparte venga chiamata a rispondere, ma si impegna a farsene carico economicamente.

Come per tutte le clausole di esonero e limitazione della responsabilità, anche la manleva soggiace al limite inderogabile previsto dall’art. 1229 c.c., in base al quale è nulla qualsiasi pattuizione che esoneri preventivamente da responsabilità per dolo o colpa grave. Ne consegue che la clausola di manleva non può avere ad oggetto le conseguenze di condotte intenzionalmente illecite o caratterizzate da negligenza grave: un simile patto sarebbe nullo, lasciando il manlevante privo di tutela proprio nelle ipotesi di maggiore gravità. Il fondamento della clausola risiede nell’autonomia contrattuale delle parti, entro i limiti che l’ordinamento pone a presidio di esigenze di ordine pubblico.

L’obiettivo della clausola è, in questa prospettiva, essenzialmente allocativo: serve a distribuire preventivamente il rischio di responsabilità tra le parti, rendendo prevedibili e governabili le conseguenze economiche di scenari indesiderati. Contribuisce, al contempo, a chiarire già in fase contrattuale chi risponde di cosa, riducendo l’incertezza nei rapporti tra le parti e, in molti casi, la litigiosità successiva all’esecuzione del contratto.

È importante non confondere la clausola di manleva con la responsabilità solidale disciplinata dagli artt. 1292 e seguenti del Codice Civile. Nel caso di responsabilità solidale più soggetti rispondono del medesimo debito nei confronti del creditore, ciascuno per l’intero, con facoltà di rivalsa interna. La manleva, invece, opera su un piano diverso: non crea una responsabilità solidale verso il terzo, ma regola i rapporti interni tra le parti, stabilendo che una di esse debba tenere indenne l’altra dalle conseguenze economiche di determinati fatti.

Perché è importante includerla in un contratto

La clausola di manleva svolge anzitutto una funzione di tutela preventiva. In assenza di una simile pattuizione, la parte che si trovi esposta a una richiesta risarcitoria di un terzo, per un fatto ad esempio riconducibile all’attività o al prodotto dell’altra parte contrattuale, dovrebbe affrontare l’intero onere della difesa e dell’eventuale risarcimento, per poi agire in rivalsa secondo le regole generali, con tutte le incertezze e i tempi che ne conseguono. Una clausola di manleva ben redatta anticipa questo scenario e ne stabilisce già le regole, attribuendo chiaramente la responsabilità economica a chi ha causato il problema.

C’è poi una funzione di chiarezza nei rapporti tra le parti che non va sottovalutata. In molti contratti, soprattutto quelli che coinvolgono più soggetti in una catena di fornitura, distribuzione o servizi, non è sempre immediato stabilire a chi sia attribuibile un certo danno. Avere una clausola che definisce in anticipo i perimetri di responsabilità aiuta a gestire queste situazioni senza dover passare per l’accertamento giudiziale, spesso lungo e costoso.

Il terzo elemento è la prevenzione del contenzioso. La manleva non elimina i problemi, ma riduce significativamente la probabilità che i problemi sfocino in cause civili. Sapere che determinate conseguenze sono già contrattualmente allocate a una specifica parte scoraggia comportamenti dilatori e accelera la gestione stragiudiziale delle controversie, con benefici concreti in termini di tempo, risorse e continuità operativa.

Le diverse tipologie di clausole di manleva nei contratti

La clausola di manleva non ha una forma unica: il suo contenuto varia sensibilmente a seconda del tipo di contratto e del rischio che si intende gestire. Ecco alcune delle principali declinazioni pratiche.

Contratto di consulenza

Nei contratti di consulenza, la manleva può essere utilizzata per regolare la responsabilità del consulente verso il cliente e, in certi casi, anche quella del cliente verso il consulente. 

Sul versante del consulente, la clausola circoscrive spesso la propria esposizione ai soli danni diretti cagionati dalla prestazione, escludendo i danni indiretti o consequenziali, come il mancato guadagno o il danno reputazionale del committente. È una scelta comprensibile dal punto di vista del consulente, ma che richiede una negoziazione attenta da parte del committente, che potrebbe trovarsi privo di tutela proprio per le conseguenze più rilevanti di un errore professionale o di un’omissione. In questi contratti è frequente che la clausola di manleva sia inserita in un modulo standard predisposto dal consulente: in questo caso, va tenuto presente che, nei contratti per adesione, le clausole che limitano la responsabilità del proponente rientrano tra quelle che, ai sensi dell’art. 1341 comma 2 c.c., richiedono una specifica approvazione scritta da parte dell’aderente per essere efficaci.

Contratto di fornitura

Nel contratto di fornitura la clausola di manleva riguarda tipicamente la responsabilità del fornitore per i difetti dei beni o servizi forniti. La struttura ricorrente è quella in cui il fornitore si assume piena responsabilità per i difetti dei propri prodotti o per le non conformità alle specifiche tecniche concordate, e si impegna a manlevare e tenere indenne il committente o l’acquirente da qualsiasi azione, reclamo o altra conseguenza negativa che ne possa derivare, anche intervenendo attivamente in eventuali giudizi promossi da terzi nei confronti del committente. 

La clausola può operare in direzione inversa quando è il fornitore ad avere interesse a essere manlevato dall’acquirente. Accade nei contratti di subfornitura in cui è il committente a fornire le specifiche tecniche di progetto: se quelle specifiche si rivelano incomplete o errate, i difetti del componente prodotto potrebbero essere integralmente imputabili al committente, non al fornitore che le ha eseguite correttamente. In questi casi una clausola di manleva a favore del fornitore alloca sull’acquirente il rischio economico dei danni riconducibili a istruzioni tecniche scorrette. 

In entrambi i casi la precisione nella redazione è decisiva: definire con esattezza a quali difetti o non conformità si riferisce la manleva, quali conseguenze copre e quali esclude, evita che la clausola sia troppo generica per essere applicata o troppo ampia per risultare sostenibile.

Contratto di distribuzione

Nel contratto di distribuzione, i rischi legati alla commercializzazione di prodotti o servizi possono essere rilevanti. Il produttore potrà voler essere manlevato dal distributore per le eventuali responsabilità che sorgano in conseguenza di un’azione commerciale del distributore stesso (ad esempio per dichiarazioni non autorizzate fatte al cliente finale, per promozioni non conformi).

Al contrario, il distributore avrà interesse a essere manlevato dal produttore per le pretese avanzate da clienti finali in relazione a difetti del prodotto che non dipendono dalla sua attività distributiva. In questi contratti, la clausola di manleva deve essere calibrata tenendo conto dei rapporti di forza tra le parti e della struttura complessiva della catena distributiva.

Contratto d’appalto o di servizi

L’appaltatore opera spesso con propri dipendenti o subappaltatori nei locali o sugli impianti del committente: il rischio di infortuni sul lavoro e di danni a terzi è concreto e deve essere contrattualmente disciplinato.

In questi contesti, è comune prevedere che l’appaltatore mantenga indenne il committente per qualsiasi danno a persone o cose causato durante l’esecuzione dei lavori, inclusi i danni derivanti dal comportamento dei subappaltatori. 

Analogamente, può essere prevista una manleva del committente verso l’appaltatore per i danni causati da informazioni inesatte fornite al momento dell’incarico o da condizioni del cantiere non correttamente segnalate. Anche in questi contratti, è importante verificare se la clausola rientri tra quelle soggette alla specifica approvazione scritta ai sensi dell’art. 1341 comma 2 c.c.

Come scrivere correttamente una clausola di manleva

Una clausola di manleva efficace parte da un elemento fondamentale: la precisione del linguaggio. Il testo deve identificare con chiarezza il fatto o la categoria di fatti che genera l’obbligo di manleva, il perimetro delle conseguenze coperte (es. danni, spese legali, costi di difesa, eventuali sanzioni) e i limiti entro cui la manleva opera. Ogni elemento vago è un potenziale punto di conflitto futuro.

Sul piano dell’equilibrio contrattuale, è opportuno verificare che la manleva non sia strutturata in modo da creare un vantaggio eccessivamente sbilanciato a favore di una delle parti. Una manleva unilaterale, totale e senza limiti, può essere contestata sotto il profilo dell’abuso contrattuale, soprattutto in presenza di un rapporto di forza asimmetrico tra le parti. In certi contesti, una manleva reciproca – in cui entrambe le parti si obbligano a tenere indenne l’altra per i rispettivi ambiti di rischio – è la soluzione più equilibrata e giuridicamente difendibile.

Un aspetto spesso trascurato riguarda il diverso regime applicabile a seconda che la manleva sia inserita in un contratto tra professionisti (B2B) o in un contratto con un consumatore (B2C). Nei rapporti tra professionisti, la clausola, in quanto limitativa della responsabilità, richiede, quando inserita in condizioni generali predisposte da una sola parte, la specifica approvazione scritta dell’aderente ai sensi dell’art. 1341 comma 2 c.c., come già ricordato. Nei contratti B2C, invece, la disciplina è più rigorosa: le clausole che escludono o limitano la responsabilità del professionista nei confronti del consumatore rientrano tra quelle presuntivamente abusive ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e, in quanto tali, sono nulle. Si tratta di un limite che non può essere aggirato nemmeno attraverso una clausola di manleva che, nella sua sostanza, si traduca in un meccanismo di esonero a favore del professionista: la qualificazione formale non incide sulla valutazione della sua natura abusiva.

La personalizzazione è infine il fattore che distingue una clausola funzionante da una clausola di stile. Una manleva redatta con formule generiche, copiata da un contratto tipo o adattata superficialmente da modelli standard senza una valutazione del caso concreto, raramente tutela davvero le parti. Il rischio è duplice: la clausola è o troppo ampia, e quindi inapplicabile in quanto contrastante con norme imperative, oppure troppo stretta, e quindi inutile nei casi che contano. La personalizzazione richiede una conoscenza approfondita del contratto nel suo complesso, delle prassi di settore e dei rischi specifici del rapporto.

Errori da evitare

Il primo e più comune errore è redigere una clausola di manleva troppo generica. Espressioni come “la parte X manlevarà la parte Y da qualsiasi danno” possono sembrare complete, ma nella pratica risultano difficilmente applicabili o direttamente contestabili, perché non definiscono né il tipo di danno né il collegamento causale con l’attività del manlevante.

Il secondo errore riguarda la coerenza interna del contratto. Una clausola di manleva non può essere letta isolatamente: deve essere coerente con le clausole sulla responsabilità, con le limitazioni di garanzia, con le previsioni sulla risoluzione anticipata e con le eventuali clausole penali. Clausole che si contraddicono reciprocamente generano incertezza interpretativa e alimentano il contenzioso che la manleva avrebbe dovuto prevenire.

Il terzo errore, forse il più rischioso, è omettere la validazione legale. Molti imprenditori e professionisti si affidano a contratti standard, a modelli prelevati da siti internet o a clausole già utilizzate in passato senza verificarne l’adeguatezza rispetto al caso concreto. Un contratto tipo non conosce il tuo settore, i tuoi fornitori, i tuoi clienti o i rischi specifici del tuo business: può contenere una clausola di manleva che sulla carta sembra completa, ma che nella pratica non funziona o che, peggio, ti espone a responsabilità che pensavi di aver escluso.

Conclusioni

La clausola di manleva è uno strumento contrattuale di tutela preventiva: non elimina i rischi ma li perimetra, li attribuisce e li rende gestibili prima che si verifichino. Negoziata correttamente, costituisce un elemento fondamentale dell’equilibrio contrattuale e contribuisce a definire un rapporto più trasparente e meno conflittuale tra le parti.

Proprio per questo la manleva esprime il suo valore principale nella fase di negoziazione. Una volta che il contratto è firmato e il problema si è verificato, è troppo tardi per discutere di come avrebbe dovuto essere redatta. Intervenire prima, con una clausola chiara, coerente con il resto del contratto e personalizzata sulle specifiche caratteristiche del rapporto, è una scelta che può produrre risultati concreti.

Il contenuto di questo articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale. Per una valutazione specifica della tua situazione, è opportuno rivolgersi a un professionista qualificato.

 

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Domande frequenti sulla clausola di manleva

Cos’è la clausola di manleva?

La clausola di manleva è un accordo con cui una parte, detta manlevante, si impegna a tenere indenne l’altra parte, detta manlevato, dalle conseguenze economiche di eventuali obblighi, danni o pretese di terzi. Serve a trasferire su un soggetto il rischio patrimoniale connesso a determinate situazioni previste nel contratto.

Come funziona la manleva?

Con la manleva il manlevante assume su di sé le conseguenze economiche indicate nell’accordo: se si verifica l’evento previsto, sarà tenuto a rimborsare il manlevato delle somme pagate oppure a farsi carico direttamente dell’obbligazione. L’ampiezza della tutela dipende da come la clausola viene formulata nel contratto.

Quando conviene inserire una clausola di manleva?

È utile prevederla quando una parte potrebbe trovarsi esposta a responsabilità o richieste di risarcimento derivanti da fatti riconducibili all’altra parte, ad esempio in contratti di fornitura, appalto, distribuzione o collaborazione. Una redazione precisa degli eventi coperti e dei limiti è essenziale per evitare contestazioni.

Qual è la differenza tra manleva e garanzia?

La garanzia assicura una determinata qualità o un risultato, mentre la manleva sposta il peso economico di eventuali conseguenze negative da un soggetto all’altro. Si tratta quindi di strumenti con funzioni diverse, che in alcuni contratti possono anche coesistere.

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