Vuoi instaurare una nuova collaborazione di lavoro autonomo ma non sai se possa rientrare nella fattispecie del contratto di agenzia, di mandato, oppure se possa configurare
un’attività di mediazione o, ancora, di procacciamento d’affari?
È fondamentale prestare attenzione a queste distinzioni, poiché alcune previsioni contrattuali possono influire sulla qualificazione giuridica del rapporto e avere conseguenze significative in termini di validità e obblighi.
Sono Erika Bonollo, avvocato che presta consulenza ad imprese e professionisti e, con questo articolo, voglio fare un po’ di chiarezza rispetto alle figure contrattuali appena citate.
Il contratto di agenzia
Nel contratto di agenzia, un soggetto, chiamato agente, assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto di un altro soggetto (l’imprenditore preponente), la conclusione di contratti in una zona specifica, ricevendo in cambio una provvigione.
Questa fattispecie contrattuale si caratterizza per la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente, che consiste nel promuovere la conclusione di contratti, per conto del preponente, in una zona determinata. È possibile prevedere la possibilità per l’agente di rappresentare il preponente.
Vediamo di seguito gli elementi chiave del contratto di agenzia.
- Assenza di subordinazione: l’agente opera come lavoratore autonomo, senza vincoli di subordinazione rispetto al preponente.
- Attività di promozione: a cui più aggiungersi (eventualmente ma non necessariamente) il potere di rappresentanza per concludere uno o più contratti per conto del preponente.
- Stabilità: l’attività dell’agente è continuativa, non occasionale.
- Zona territoriale: l’agente opera in una zona ben definita.
Il diritto di esclusiva può essere previsto ma non è un elemento essenziale del rapporto di agenzia. Il preponente può avvalersi di più agenti nella stessa zona e per la stessa attività. L’agente può svolgere attività esclusivamente in favore di un solo preponente (cd. agente monomandatario) oppure per più preponenti fermo restando, in quest’ultimo caso, l’obbligo di trattare affari non siano in rapporto di concorrenza tra loro (cd. agente plurimandatario).
Attenzione: gli agenti sono soggetti all’obbligo di iscrizione all’INPS e all’ENASARCO, devono stipulare specifiche polizze assicurative e, a determinate condizioni, hanno diritto di percepire delle somme (a titolo di indennità e/o FIRR) alla cessazione del rapporto contrattuale con il preponente.
Il contratto di mandato
Il mandato è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra (mandante).
Elemento caratterizzante il contratto di mandato è l’assunzione, da parte del mandatario, di un preciso obbligo giuridico. A differenza dell’agente, che svolge attività di promozione con carattere di stabilità, il mandante assume l’obbligo di compiere uno o più atti giuridici.
Il contratto di mandato può essere gratuito oppure oneroso.
Alcune tipologie particolari di mandato sono il contratto di commissione, in cui gli atti giuridici da compiere sono atti acquisto o vendita di beni, e la spedizione, utilizzato per la conclusione di contratto di trasporto.
Il mediatore
Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
In altre parole, si parla di attività di mediazione quando un soggetto (mediatore) mette in contatto altre parti affinché possano, tra loro, concludere un certo accordo. Elemento chiave, in questo caso, è l’assenza di rapporti di collaborazione, dipendenza e rappresentanza tra il mediatore e le parti coinvolte.
Dall’attività di mediazione sorge, a favore del mediatore, un compenso.
Gli elementi caratterizzanti il ruolo del mediatore sono:
- imparzialità, il mediatore non opera nell’interesse di alcuna delle parti;
- occasionalità;
- nessuna zona territoriale di riferimento.
Attenzione: per poter svolgere attività di mediazione e maturare diritto alla provvigione è necessario essere iscritti al registro delle imprese o al REA.
Procacciatore d’affari
Qualora l’attività di intermediazione venga prestata nell’interesse esclusivo di una delle parti, in modo saltuario ed occasionale, rientriamo nell’ambito del procacciamento d’affari.
Il procacciatore d’affari agisce in piena autonomia, può compiere le scelte più opportune e, a differenza del contratto di mandato, non è obbligato a svolgere attività in favore del preponente.
Questa figura contrattuale si caratterizza per:
- l’esistenza di un incarico a svolgere attività di promozione d’affari (a differenza della mediazione)
- l’assenza di vincolo di stabilità (a differenza del contratto di agenzia)
- l’occasionalità dell’attività
- obbligo di iscrizione all’albo dei mediatori solo per affari concernenti immobili e società
Perché è importante scegliere la figura contrattuale giusta
Comprendere a fondo le differenze tra queste fattispecie contrattuali non è solo una questione teorica, ma ha implicazioni pratiche significative. La scelta del contratto adeguato può incidere sul successo delle tue collaborazioni e proteggere sia te che il tuo collaboratore da rischi legali.
Se ti trovi davanti a questa decisione e vuoi assicurarti di intraprendere la strada migliore per le tue esigenze, contattami per una consulenza personalizzata. Attraverso il servizio legale in materia contrattuale posso individuare la fattispecie più adatta al tuo caso specifico e, successivamente, redigere il testo contrattuale.